Il 15.11.2022 la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-646/20 Senatsverwaltung für Inneres und Sport, ha emanato un’interessante sentenza riguardante i divorzi extragiudiziali, i quali, da adesso, verranno automaticamente riconosciuti all’interno dei paesi membri UE.

 

Nel dettaglio, due coniugi, uno di cittadinanza italo-tedesca e l’altro italiana, avevano contratto matrimonio in Germania nel 2013.

Nel 2018 avevano ottenuto un certificato di divorzio rilasciato dall’Ufficiale di Stato Civile italiano in base ad un procedimento di divorzio extragiudiziale, procedimento legalmente previsto dal diritto italiano.

 

Poiché i servizi di stato civile tedeschi si erano rifiutati di trascrivere il divorzio in quanto non era stato riconosciuto il provvedimento dall’autorità giudiziaria tedesca competente, era stata adita la Corte Federale di giustizia tedesca.

La Corte Federale tedesca ha quindi posto il quesito alla Corte Europea, se nella nozione di “decisione” ai sensi del Regolamento europeo Bruxelles II bis, (Regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) vi rientri anche il caso del divorzio extragiudiziale, il quale deriva da un accordo tra i coniugi e pronunciato dall’ufficiale di stato civile di uno stato membro, ai sensi delle leggi di quel paese.

 

Ebbene, con la pronuncia del 15.11.2022 la Corte di Giustizia Europea ha confermato che un atto di divorzio, il quale sia concluso dai coniugi e confermato dagli stessi davanti all’ufficiale in conformità alle condizioni previste dalla normativa di quello Stato membro, rappresenta una “decisione” ai sensi del regolamento Bruxelles II bis.

Infatti, la Corte ha precisato che in materia di divorzio, la nozione di „decisione“ contenuta nel regolamento di cui sopra, comprende qualsiasi decisione che sia emessa nell’ambito di un procedimento giudiziario o extragiudiziale, purché il diritto dello Stato membro attribuisca anche alle autorità extra giudiziali competenze in materia di divorzio. In tal caso, qualsiasi decisione emessa da queste autorità, deve essere riconosciuta automaticamente negli altri stati membri, fatto salvo, ovviamente, il rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

La Corte ha altresì aggiunto che l’autorità pubblica che sia chiamata all’adozione di una decisione di divorzio deve comunque mantenere una funzione di controllo, ossia in caso di divorzio consensuale, deve procedere a un esame delle condizioni del divorzio stesso alla luce del diritto nazionale e della veridicità e della validità del consenso reso dai coniugi.

Pertanto, nel caso specifico, l’ufficiale di stato civile italiano, in qualità di autorità legalmente costituita, è competente a pronunciare il divorzio in maniera giuridicamente vincolante, registrando per iscritto lo stesso accordo redatto dei coniugi e dopo aver effettuato un esame delle condizioni del divorzio. Altresì deve verificare che l’accordo sia relativo solamente allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, con l’esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale o del coinvolgimento di figli che non siano maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

 

Stante queste premesse, questa decisione deve essere automaticamente riconosciuta negli altri Stati membri e quindi, nel caso di specie, dai servizi dello stato civile tedeschi.

 

Peraltro la Corte ha precisato che questa impostazione viene ripresa anche nel Regolamento Bruxelles II ter (Regolamento 2019/1111 del Consiglio del 25.6.2019) che dal 1 agosto 2022 sostituisce il Regolamento Bruxelles II.