Consigli pratici e strumenti utili

In particolari ambienti di lavoro, come la gastronomia, capita che il lavoratore chieda al datore di lavoro un acconto sullo stipendio. Quindi, a fine servizio, magari il sabato sera per uscire o per fare un acquisto senza dover passare in banca, il lavoratore chiede al datore una piccola somma che sarà poi detratta dallo stipendio a fine mese. Si tratta di una pratica comune e lecita ma, talvolta, può portare a spiacevoli sorprese.

Qualche mese fa, nell’ambito di un’impugnazione per un licenziamento senza preavviso, ci siamo dovuti confrontare con la pratica degli acconti sullo stipendio e con l’efficacia probatoria dei mezzi utilizzati per documentare la consegna di somme di denaro contante a titolo di acconto, talvolta ritenuti del tutto inefficaci dal giudice.

Nella fattispecie il datore di lavoro, nostro cliente, aveva consegnato un’ingente somma di denaro (pari ad una mensilità) al lavoratore tramite svariati acconti, trovandosi la famiglia di quest’ultimo in serie difficoltà economiche. Tuttavia, in sede di causa, il lavoratore contestava il mancato pagamento dello stipendio per l’ultimo mese di lavoro, negando la consegna di qualsivoglia somma di denaro contante a titolo di acconto.

Il nostro cliente, titolare di un ristorante, per poter documentare l’avvenuta consegna del denaro contante, teneva delle tabelle in cui venivano indicati nome, data, importo dell’acconto e firma del lavoratore ricevente. Altre volte utilizzava dei fogli scritti a mano in cui indicava sempre data, importo dell’acconto, anch’essi firmati dal lavoratore. La pratica degli acconti era riservata a tutti i dipendenti ed era una consuetudinaria cortesia del nostro cliente nei confronti dei suoi dipendenti.

L’esperienza da noi maturata nel campo, tutelando gli interessi di moltissimi clienti che sono imprenditori nel medesimo settore, ci ha permesso di apprendere come questo modus operandi sia in realtà molto diffuso e venga utilizzato da molti gastronomi, sebbene sia del tutto inappropriato e foriero di insidiose problematiche, soprattutto nel caso di un futuro contenzioso giudiziale tra le parti.

Con questo articolo vogliamo fare maggior chiarezza sulle norme poste alla base di questa pratica commerciale e fornire ai nostri clienti gli strumenti necessari a tutelarsi anche in vista di future contestazioni.

Fondamento normativo

La problematica principale di questa pratica commerciale deriva dall’inesistenza di una specifica regolamentazione della stessa nel Codice civile tedesco e della scarna nonché discordante giurisprudenza sul punto.

Gli acconti sugli stipendi possono essere previsti da un accordo scritto tra le parti, da una clausola contrattuale, nella contrattazione collettiva oppure derivare, come spesso avviene, da pratiche aziendali, da considerare alla stregua di vere e proprie consuetudini e quindi del tutto prive di una regolamentazione scritta.

Ai sensi del paragrafo 614 del Codice civile tedesco (§614 BGB), il diritto del lavoratore a ricevere lo stipendio matura dopo che il lavoratore abbia prestato il proprio servizio e, di regola, lo stipendio viene pagato mensilmente attraverso un bonifico su conto corrente, alla fine del mese o all‘inizio di quello successivo. Lo stipendio viene quindi corrisposto al termine del periodo al quale la prestazione si riferisce.

Il datore di lavoro non è, pertanto, legalmente tenuto a prestare degli acconti sullo stipendio; si tratta di una pura cortesia da lui volontariamente prestata nel momento in cui il lavoratore gli dimostri di avere bisogno prontamente di liquidità e gli chieda specificatamente di voler ricevere questo acconto.

Tuttavia, potrebbe accadere – e spesso accade, soprattutto in caso di licenziamento – che il lavoratore neghi di aver ricevuto il denaro contante, contestando l’importo complessivo dello stipendio corrisposto a fine mese.

È proprio nel caso in cui si verifichi quest’ultima ipotesi che, il datore di lavoro, deve prestare degli accorgimenti per far sì che queste prestazioni vengano riconosciute come tali dal lavoratore e possano poi essere detratte dallo stipendio mensile, senza incappare in scomode controversie innanzi al giudice del lavoro.

Partiamo dal presupposto che questi acconti sono soggetti a tassazione e devono quindi risultare in busta paga. Questo, tuttavia, non è sufficiente.

Anche in caso di accordo orale tra lavoratore e datore di lavoro è importante che entrambe le parti, nel momento del pagamento, siano d’accordo sulla natura di acconto della prestazione. Inoltre, dal momento che l‘anticipo avviene spesso in denaro contante e quindi non attraverso una transazione bancaria, facilmente documentabile, è necessario che il datore di lavoro provi l’avvenuto pagamento, nonché che il lavoratore confermi la ricezione del denaro contante a titolo di acconto.

Tabelle dalle quali risultano gli acconti dalla cassa, anche se ordinate per nome e sottoscritte sia dal datore di lavoro che dal lavoratore e/o bigliettini scritti a mano, anche se sottoscritti, potrebbero non essere ritenuti sufficienti a provare, in caso di successivo giudizio, l’effettivo pagamento dell’anticipo. Servono maggior formalità ed alcune accortezze.

Alcuni consigli utili

  1. evitare di prestare acconti in denaro contante: anche se più comodo e, talvolta, esplicitamente richiesto, consigliamo di evitare il più possibile la consegna di denaro contante, anche a titolo di acconto. Sarebbe più opportuno che il datore di lavoro provvedesse a versare la somma sul conto corrente dove poi verrà anche corrisposto lo stipendio;
  2. utilizzo di ricevute attestanti la consegna dell´acconto: quindi, nel caso in cui si voglia procedere al versamento dell´acconto in denaro contante, perché più immediato, consigliamo ai nostri clienti di documentare l´esborso mediante una ricevuta, sottoscritta e datata. Attraverso questa ricevuta il lavoratore confermerà la presa in consegna del denaro, la sua natura di acconto, nonché l’importo dello stesso. Inoltre, si potrà in essa indicare alternativamente la volontà di detrazione dello stesso dal successivo stipendio, oppure la restituzione dello stesso mediante versamento di denaro contante in cassa o bonifico bancario.

Di seguito mettiamo a disposizione un fac-simile di ricevuta d’acconto, redatta in lingua tedesca con traduzione in italiano, da stampare e compilare.

Scarica il Fac-simile di ricevuta d’acconto, redatta in lingua tedesca con traduzione in italiano


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Massimiliano Condò
Giulia Dall´Anese, LL.M. Oec.