Con la c.d. Riforma Cartabia, che prende nome dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, a partire dal 28 febbraio, è partita anche la riforma del processo civile, con l’obiettivo di ridurre i tempi delle cause e la mole degli arretrati.
Una delle principali novità riguarda le disposizioni relative alle cessazioni dei matrimoni, con la possibilità di proporre in un solo atto e davanti allo stesso giudice sia la richiesta di separazione sia il divorzio. Dal primo marzo, dunque, non si avranno più due procedimenti distinti, uno per la separazione dei coniugi ed uno, eventuale e successivo, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia il divorzio.
La riforma prevede un tempo di attesa massimo di 90 giorni per fissare la prima udienza. Già con questa modifica, si dovrebbero accorciare i tempi procedurali di circa 8 mesi. Uno dei più gravi problemi della giustizia italiana, infatti, è la lunghezza dei processi. Secondo i dati ISTAT e del Ministero, un divorzio contenzioso, ossia dove le parti non trovano un accordo, dura, in media, tra un anno e mezzo e i due anni.
Gli avvocati presenteranno, dunque, con un unico ricorso la domanda di separazione e di divorzio ed in caso di presenza di figli, verrà presentato anche un piano genitoriale.
Obiettivo del Ministero di Giustizia è anche di istituire, entro ottobre 2024, un nuovo tribunale specializzato «per le
persone, per i minorenni e per le famiglie», destinato ad occuparsi, nelle sue diverse articolazioni sezionali, di tutte le materie ora divise fra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare.
Nella domanda il ricorrente deve dimostrare immediatamente al giudice i mezzi di prova, gli elementi di diritto e i documenti utili al ricorso, oltre la propria condizione patrimoniale attraverso il deposito dell’elenco dei beni mobili registrati di proprietà, le quote societarie, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari e la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni. In caso di omissioni il coniuge che non attesta la propria reale condizione economica potrà essere condannato dal giudice al pagamento delle spese legali nonché ai danni patiti dalla controparte.
Con il nuovo rito il presidente fissa la data dell’udienza di comparizione direttamente davanti al Collegio o al giudice delegato, perché di fatto viene meno la prima udienza di conciliazione dinnanzi al Presidente del Tribunale, che nella maggior parte dei casi, non portava mai ad una conciliazione dei coniugi.
La conciliazione verrà tentata alla prima udienza del giudice, insieme alla precisazione delle conclusioni.
Se la coppia ha figli minori, poi, negli atti introduttivi gli avvocati dei coniugi dovranno inserire anche il cosiddetto “piano genitoriale”, ossia un resoconto dettagliato delle attività che impegnano il minore relative alla scuola, alle attività extrascolastiche fino alla gestione delle vacanze. Questo per permettere al giudice di avere tutti gli elementi utili per decidere su affidamento, collocamento e diritto di visita.
I minori saranno sempre essere ascoltati dal giudice, anche se di età inferiore ai 12 anni, per prendere eventuali provvedimenti temporanei e urgenti per tutelarli. Tra le novità c’è anche la possibilità per il giudice di sanzionare il genitore che accetta il piano genitoriale, ma non lo rispetta nei tempi e nelle modalità. Si va dall’ammonizione alla sanzione amministrativa per un importo massimo di 5 mila euro. In caso di maltrattamenti e abusi in famiglia, infine, è prevista una “corsia preferenziale” per accelerare ulteriormente i tempi.